CODICE ETICO PER I TIROCINCI EXTRACURRICULARI
Adottato ai sensi dell’art. 4 co.4 dell’allegato A della DGR. 576/20019 – Reg. Lazio
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire l’orientamento al lavoro, l’arricchimento delle conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro ma un’esperienza formativa finalizzata a fare acquisire al tirocinante nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
ENUIP – Ente Nazionale Unsic per l’Istruzione Professionale – in qualità di soggetto promotore si impegna a operare nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di tirocini, e ai sensi dell’art. 4 co.4 dell’allegato A della DGR. 576/20019, adotta il presente Codice Etico che determina i principi fondamentali per la realizzazione dei tirocini extracurriculari
ENUIP si impegna ad assicurare che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad operare nel rispetto dei principi di leale collaborazione, legalità, inclusione, pari opportunità, trasparenza, non discriminazione, buon andamento, trasparenza, imparzialità cui è ispirato il presente Codice Etico.
ENUIP si impegna a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata, favorendo l’acquisizione di nuove competenze professionali per l’inserimento o il reinserimento lavorativo dei tirocinanti.
Il presente Codice Etico è redatto secondo i Principi per la redazione del codice etico del soggetto promotore di cui alla DGR 16529 del30/11/2017 Reg. Lazio.
Possono essere destinatari dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di inserimento e reinserimento lavorativo) i soggetti maggiori di età che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di impiego;
b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
c) i lavoratori a rischio di disoccupazione;
d) le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;
e) le persone disabili di cui all’art. 1, co. 1, della l. n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.
Possono essere soggetti ospitanti: le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi
Professionali.
Il medesimo soggetto non può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
La sede di realizzazione di tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può
essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al punto precedente ovvero dalla sede legale qualora
non coincidente con quella operativa.
Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 e smi e con la normativa di cui alla l. n. 68/1999 e s.m.i.
Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.
Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:
È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano
accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
Il soggetto ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento dei tirocini con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. In particolare, i compiti del soggetto ospitante sono:
ENUIP in qualità di soggetto promotore, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, promuove tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata, favorendo l’acquisizione di nuove competenze professionali per l’inserimento o il reinserimento lavorativo dei tirocinanti.
In particolare ENUIP:
Al fine di garantire il massimo rispetto della normativa, ENUIP, ogni qualvolta nell’attivazione del tirocinio, riscontri dubbi interpretativi sulla disciplina dei tirocini extracurriculari, chiede indicazione alla Regione.
ENUIP utilizza il sistema informativo tirocinionline per la predisposizione delle convezioni, PFI, Dossier individuale e l’Attestazione finale. In un’ottica di leale collaborazione, il soggetto promotore segnala le disfunzioni della piattaforma al fine di migliorarne la performance.
ENUIP traccia le attività previste dal PFI necessarie per redazione del Dossier individuale, ponendo particolare attenzione alla descrizione delle attività, anche ai fini del rilascio dell’Attestazione finale.
ENUIP promuove i profili professionali dei tirocinanti presso i soggetti ospitanti, favorendo quelli verso i quali il tirocinante ha manifestato un interesse.
ENUIP in qualità di soggetto promotore informa i potenziali destinatari del tirocinio su:
ENUIP, in qualità di soggetto promotore informa i soggetti ospitanti su:
ENUIP, in qualità di soggetto promotore, controlla durante il percorso di tirocinio, attraverso l’attività di tutoraggio, che lo stesso si svolga in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI e interviene tempestivamente laddove ravvisi significativi scostamenti non concordati.
ENUIP, in qualità di soggetto promotore, si dota di strumenti (es. informatici ed amministrativi) per garantire la verifica dei requisiti soggettivi del destinatario per l’accesso alla misura del tirocinio, anche qualora sia finanziata con risorse pubbliche.
ENUIP, in qualità di soggetto promotore, collabora attivamente e lealmente con il Centro per l’Impiego per la verifica dei requisiti soggettivi del tirocinante, nonché con le amministrazioni pubbliche per le verifiche necessarie per la promozione di tirocini di qualità.
ENUIP, in qualità di soggetto promotore, adotta la modulistica della Regione Lazio, pubblicata sul sito istituzionale e si premura di accertarne eventuali aggiornamenti.
ENUIP, in qualità di soggetto promotore verifica la copertura assicurativa anche per le attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.
ENUIP, in qualità di soggetto promotore, monitora costantemente l’andamento del tirocinio e garantisce che il
tirocinante sia adibito allo svolgimento esclusivo delle attività previste nel piano formativo individuale.
In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:
a) favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
b) fornire un’informativa preventiva chiara e trasparente sulla disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi e sul codice etico adottato dallo stesso soggetto promotore;
c) individuare un tutor per il tirocinante competente e all’altezza del compito di accompagnamento del tirocinante a questi affidato, così come evidenziato dal curriculum che lo stesso tutor rende disponibile;
d) provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale;
e) promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di presidio e monitoraggio;
f) segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato;
g) contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini.
ENUIP, in qualità di soggetto promotore garantisce che il tutor indicato nel PFI svolga i compiti indicati nella DGR. n. 533/2017 e a tal fine si impegna a far assistere il tirocinante da un tutor in possesso di adeguate competenze.
l soggetto promotore, anche sulla base del presente codice etico, s’impegna a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello regionale. Dette convenzioni possono riguardare più tirocini, anche con diverse finalità (formativi di orientamento, inserimento e reinserimento).
Le convenzioni, la cui durata massima non può essere superiore a trentasei mesi, contengono indicazioni in merito a:
a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
b) modalità di attivazione;
c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;
d) monitoraggio;
e) decorrenza e durata della convenzione.
Alla convenzione deve essere allegato un PFI (progetto formativo individuale), contenente l’indicazione analitica degli obbiettivi formativi per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello regionale.
Il PFI contiene:
a) i dati identificativi:
1) del soggetto promotore;
2) del soggetto ospitante;
3) del tirocinante;
4) del tutor individuato dal soggetto promotore;
5) del tutor individuato dal soggetto ospitante;
b) gli elementi descrittivi del tirocinio:
1) finalità del tirocinio;
2) settore di attività economica del soggetto ospitante (precisando codici di classificazione ATECO qualora si tratti di azienda);
3) area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT);
4) sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio;
5) estremi identificativi delle assicurazioni;
6) durata e periodo di svolgimento del tirocinio con l’indicazione della collocazione temporale,
7) entità dell’importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
c) specifiche del progetto formativo:
1) le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
2) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
3) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
d) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio, quali il tirocinante, il tutor del soggetto ospitante ed il tutor del soggetto promotore.
Il PFI è sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore e consegnato dal soggetto promotore unitamente ala convezione al tirocinante prima dell’inizio del tirocinio stesso.
Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l’esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, anche ai fini della stesura della successiva Attestazione finale.
Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.
I tirocinanti non possono:
a) ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
b) sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
c) sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio.
Il tirocinio può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio di cui agli artt. 48-50 d.lgs. n. 81/2015 e dall’art. 1 d.l. n. 25/2017 conv. dalla l. n. 49/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.
Il tirocinio può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti l’attivazione.
La durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua rispetto agli obiettivi formativi da conseguire. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio attivato presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, per il quale la durata minima è ridotta a un mese; dei tirocini promossi dai Centri per l’Impiego durante il periodo estivo in favore di soggetti minori che abbiano assolto all’obbligo di istruzione e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per cui la durata minima è di un mese per un massimo di tre mesi.
La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, dei tirocini extracurriculari non può essere superiore a sei mesi elevabili a 12 mesi per i tirocini in favore di persone svantaggiate (ex l. n. 381/1991), richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/201. Per le persone disabili (ex art. 1, co. 1, della l. n. 68/1999) la durata complessiva del tirocinio può arrivare fino a ventiquattro mesi.
Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare e che comunque non può essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del tirocinio.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi e comunque nel rispetto della durata massima prevista.
Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta ferma restando la durata massima. In caso di rinnovo di un tirocinio nel PFI deve essere indicato l’integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.
Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi e minimi.
Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del PFI, anche con riferimento al periodo di sospensione.
Il soggetto ospitante o il soggetto promotore in caso di interruzione del tirocinio sono tenuti a dare motivata comunicazione scritta al
ENUIP, in qualità di soggetto promotore monitora l’esperienza e l’apprendimento durante il periodo in tirocinio. In particolare si impegna a:
a) favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
b) fornire un’informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
c) individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
d) provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell’Attestazione finale;
e) promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di presidio e monitoraggio;
f) segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
g) contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini. A tal fine redige con cadenza semestrale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini promossi, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo, da inviare alla Regione e Provincia autonoma e rendere disponibile attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati
personali.
Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:
Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesimi profili professionali e finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito e comunicare la variazione al tirocinante e al soggetto promotore.
Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello regionale.
L’attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 finalizzata ad agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
Ai fini del rilascio dell’Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.
Sia il Dossier individuale sia l’Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.